1. Cos’è il Registro dei Volontari?
Il Registro dei Volontari è il documento che permette di sapere chi sono i volontari dell’organizzazione, da tenere sempre aggiornato, e che contiene tutti i loro dati (nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; indirizzo di residenza; data di inizio dell’attività; data di fine dell’attività volontaria presso l’ente)
2. Il Registro dei Volontari è obbligatorio?
Nel caso dei Volontari Strutturali (non occasionali) il Registro è obbligatorio. Per i Volontari Occasionali invece rimane comunque la necessità di raccogliere e conservare i dati, in modo tale da metterli a disposizione della compagnia assicuratrice in caso di bisogno. Il nostro consiglio è quello di creare all’interno del registro una sezione specifica anche per i volontari occasionali.
3. Quando un volontario si considera occasionale?
La valutazione dell’occasionalità o meno dell’attività di volontariato è lasciata al singolo ente. In generale, può considerarsi volontario occasionale colui che presta il proprio servizio all’interno dell’ente in maniera estemporanea e non continuativa, per un lasso di tempo ben definito. (es. Volontario per evento di Natale della durata di due giorni)
4.Quale forma deve avere il Registro Volontari?
Il decreto del 6 ottobre 2021 stabilisce che è possibile servirsi di strumenti elettronici e/o telematici per la tenuta dei registri purché ne sia garantita l’inalterabilità delle scritture.
5.Posso usare il mio Registro Volontari Excel?
La risposta è NO. Non è sufficiente tenere un Registro Volontari Excel. Deve trattarsi necessariamente di un file che garantisca l’inalterabilità del registro e che sia numerato in maniera progressiva.
6.Da chi deve essere vidimato il Registro dei volontari?
Se cartaceo, la vidimazione del Registro dei volontari deve essere effettuata da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato alla vidimazione, di norma un segretario comunale.
7.Da chi deve essere vidimato il Registro dei volontari in formato elettronico?
Così come il cartaceo, anche il Registro Volontari Elettronico deve rispettare i requisiti di inalterabilità e di data certa richiesti dalla normativa, grazie all’utilizzo della firma digitale, della marca temporale e dell’inalterabilità dei campi obbligatori che il supporto elettronico deve garantire. Dal nostro Registro dei Volontari Elettronico è possibile effettuare il download del registro in formato pdf, vidimato e con marca temporale.
8.Il Registro Volontario ha delle colonne predefinite?
Sì, deve essere identificato in modo univoco il volontario, con una colonna dedicata al nome ed una al cognome. Deve esserci inoltre il riferimento sia alla data di inizio che alla data di fine dell’attività.
9.Per i volontari occasionali si utilizza lo stesso Registro dei volontari strutturali?
Si può usare lo stesso registro, creando una sezione apposita o riportando la loro qualifica di volontario occasionale. Oppure li si può iscrivere in un registro diverso. All’interno del nostro Registro Elettronico dei Volontari troverete sezioni differenti per occasionali, strutturali ed utenti.
10.Quali volontari vanno assicurati?
Tutti i volontari vanno assicurati, sia quelli strutturali che quelli occasionali. È possibile stipulare polizze differenti per le due tipologie di volontari.
11.Qual è il legame tra il registro volontari e la polizza assicurativa?
Il Registro dei Volontari è necessario anche per la compagnia assicurativa, che verificherà la presenza del nominativo nel Registro di colui che ha subito il danno o lo ha causato in caso di responsabilità civile verso terzi.
12.L’assicurazione per i volontari deve essere nominale?
L’articolo 2 del D.M. 6 ottobre 2021 afferma che “Le polizze assicurative […] sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore”. Pertanto i riferimenti dei soggetti assicurati (volontari) sono rinvenibili nel Registro o, per i soli occasionali, in altro modo da concordare con la compagnia assicurativa.