Chi si può assicurare: tutti gli operatori italiani e stranieri contrattualmente impiegati. Se previsto dal contratto possono essere assicurati anche i relativi familiari a carico e al seguito.
Limiti di età degli assicurati: 85 anni.
Dove valgono le garanzie: in Italia e in tutti i paesi dell’area del Trattato di Schengen, per i rischi professionali ed extraprofessionali, con le seguenti precisazioni:
- il rischio di infortuni a terra è valido nei paesi dell’Area Schengen
- il rischio volo vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualsiasi parte del mondo, mentre effettua viaggi aerei in qualità di passeggero su qualunque tipo di aeromobile; il viaggio si intende iniziato con la salita a bordo dell’aeromobile e terminato con l’abbandono dello stesso.
Importante: va tenuto presente che gli infortuni a terra non sono coperti qualora avvengano in paesi diversi dell’area del Trattato di Schengen. Se si ritiene necessaria una copertura più completa, per esempio per soste intermedie nel corso dei viaggi, utilizzare la polizza Infortuni e Morte di Generali Italia, valida in tutto il mondo.
Le coperture si intendono valide dal giorno di inizio della missione fino al giorno di termine della stessa.
Attenzione: il rischio di morte è assicurato esclusivamente se provocato da infortunio, non da cause naturali. Per garantire ai beneficiari un capitale in caso di decesso per cause naturali, è possibile utilizzare la polizza Vita – Temporanea Caso Morte, anche in abbinamento con la polizza Infortuni.
Cosa fare in caso di sinistro
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- Inoltrare denuncia scritta con una delle seguenti modalità:
- raccomandata a:
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via della Chiusa 2, 20123 Milano – Italia
- fax al numero: +39 02 36.90.222
- indicando:
- nome e cognome dell’assicurato
- polizza AIG n° IAH0002085
- data e luogo cause dell’evento.
- inviare copia p.c. a SISCOS (e-mail: [email protected])
- inviare copia p.c. a Janua Broker (fax +39 02 392.14.632)
Per gli adempimenti successivi contattare la SISCOS.
IMPORTANTE: I diritti assicurativi si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Pertanto, qualora la definizione della pratica non avvenga entro due anni dalla data del sinistro, è necessario far pervenire all’ente assicuratore, anche tramite SISCOS, una comunicazione scritta di interruzione dei termini di prescrizione. Si avranno a disposizione altri due anni per addivenire ad una definizione e così via.