Chi si può assicurare:
– tutti gli operatori degli organismi, enti, associazioni, cioè: i collaboratori, i volontari che non hanno il contratto registrato del Ministero degli Esteri, i responsabili, i dipendenti, i consulenti ecc.
– i volontari e i cooperanti con contratto registrato dal Ministero degli Affari Esteri sono assicurati dalla SISCOS nell’ambito del servizio di assistenza agli assicurati per l’intero periodo di servizio sempreché gli organismi ne abbiano comunicata tempestivamente la partenza con l’apposita scheda Raccolta Dati.
Limiti di età degli assicurati: nessuno.
Dove valgono le garanzie: in tutto il mondo, ad esclusione di quei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata.
Cosa si assicura: la responsabilità personale generica. L’assicurazione tiene indenne l’organismo da qualsiasi richiesta di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per colpa dell’organismo stesso e/o di suoi rappresentanti – volontari, dipendenti e operatori in genere – sia in Italia che all’estero.
Cosa non si assicura:
- la responsabilità professionale dei medici e del personale sanitario in genere
- le attività pericolose (es. sminatori), che possono essere quotate a parte su richiesta
- la responsabilità penale, che per legge è personale e non assicurata.
GARANZIE E MASSIMALI
Garanzie | | Massimale |
RCT | € | 3.000.000,00/ 3.000.000,00/ 3.000.000,00 |
RCO | € | 3.000.000,00/ 2.000.000,00 |
L’assicurazione tiene indenne l’organismo da qualsiasi richiesta di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per colpa dell’organismo stesso e/o di suoi rappresentanti – volontari, dipendenti e operatori in genere – sia in Italia che all’estero, per:
– La responsabilità civile generica derivante all’assicurato dall’esercizio delle attività istituzionali dei singoli organismi, quali:
- realizzazioni di progetti ed interventi di cooperazione
- organizzazione e partecipazione a seminari, convegni, corsi
- esercizio di scuole
- organizzazione di mostre, spettacoli, viaggi, soggiorni
- qualsiasi altra attività connessa con le finalità dell’organismo
– La responsabilità civile derivante dalla qualifica di “Responsabile del servizio di protezione e prevenzione” ai sensi del D.L. 626 del 19.9.94 e del D.L. 494/96.
- la responsabilità civile derivante da attività dopolavoristiche
- la R.C.O. (responsabilità civile prestatori di lavoro ) che fa carico all’organismo per eventuali danni fisici subiti dagli assicurati ed in relazione ai quali giunge rivalsa Inail / Inps ai sensi di legge.
Estensione della garanzia:
- I singoli assicurati sono coperti per i danni involontariamente causati a terzi; gli assicurati sono considerati terzi tra di loro.
- Esclusione diritto di rivalsa – La società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli assicurati per eventuali danni pagati.
- Proprietà e conduzione di fabbricati – La garanzia è estesa a quelle proprietà e/o fabbricati ove si svolge l’attività.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di danno cagionato a terzi inviare comunicazione scritta e dettagliata a:
SISCOS – Servizi per la Cooperazione Internazionale
Via G. Parini 7 – 20121 Milano
E-mail: [email protected]
citando la polizza UNIPOL ASSICURAZIONI N. 758/65/37870281 RCT/O,
precisando: il nominativo del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro, nome ed indirizzo di eventuali testimoni, descrizione del danno.
Per eventuali sinistri mortali o di particolare gravità deve essere inviata denuncia tempestivamente.
Qualora l’Organismo venga chiamato a rispondere del danno, deve far pervenire le eventuali richieste di risarcimento all’Assicuratore, astenendosi, nei confronti dei richiedenti, dal riconoscere eventuali proprie responsabilità, in quanto la Compagnia potrebbe non rispondere dei danni, avendo subito un pregiudizio nell’impostazione del sinistro.
La Compagna Assicuratrice, tramite il proprio ufficio di liquidazione danni, verificata la fondatezza delle richieste, concorderà direttamente con il danneggiato il giusto risarcimento.
Nell’ipotesi le richieste non siano fondate o siano eccessive, il liquidatore può respingerle, attivando nella maggior parte dei casi un contenzioso con la controparte; se il danneggiato agisce in via giudiziaria (per esempio notificando un atto di citazione) bisogna darne immediata comunicazione alla Compagnia allegando copia dell’atto ricevuto e chiedendo istruzioni sulla gestione della vertenza. Se la Compagnia assume la gestione della Vertenza, dovrà essere rilasciata procura al legale dalla stessa designato. E’ possibile farsi anche assistere da un proprio legale di fiducia, ma il costo di quest’ultimo resterà a carico dell’Organismo.
Per quanto riguarda i risarcimenti di danni subiti e/o causati all’estero, l’assicurato dovrà fornire la relativa documentazione vistata dall’Ambasciata o Consolato d’Italia o, in mancanza, dalle autorità locali.
Prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa e al risarcimento del danno.
Nel settore “Responsabilità Civile Terzi” esistono termini di prescrizione diversi a seconda che si tratti del diritto alla prestazione assicurativa da parte dell’assicurato o del diritto di risarcimento da parte del danneggiato:
- l’Assicurato deve informare la Compagnia Assicuratrice entro 2 anni dal momento in cui riceve una richiesta di risarcimento. In caso contrario, il diritto alla prestazione assicurativa si prescrive e gli oneri economici rimarranno a suo carico. L’Assicurato dovrà, tra l’altro, provvedere alle eventuali spese legali, giudiziarie o extra-giudiziarie.
- il Danneggiato invece ha 5 anni per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno.
*Importante: la presente nota informativa ha scopo semplificativo, a livello contrattuale fa fede il testo di polizza